SUPERBONUS 110%: PROROGA A TUTTO IL 2022 PER LE VILLETTE UNIFAMILIARI

VILLETTE UNIFAMILIARI

Nell'emendamento approvato in Senato è stato cancellato il vincolo del tetto Isee a 25mila euro per il superbonus 110% delle villette unifamiliari e soprattutto il vincolo dell’abitazione principale.

L’emendamento prevede infatti che gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici sulle unità unifamiliari potranno accedere alla detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022 purché abbiano raggiunto almeno il 30% dei lavori entro il prossimo 30 giugno.

SUBERBONUS 110% CONDOMINI

Va segnalato anche il riallineamento tra le proroghe del Superbonus alle altre agevolazioni edilizie trainate dal 110, a partire dall’incentivo per il fotovoltaico e per l’installazione delle colonnine di ricarica. La proroga del Superbonus per i condomini fino al 2023 al 110%, poi ridotto al 70% nel 2024 e fissato al 65% dal 2025 si allinea anche ai cosiddetti lavori trainati come ad esempio quelli per la sostituzione degli infissi.

BONUS FACCIATE

Nulla di fatto per il bonus facciate per la detrazione al 90% da riconoscere agli interventi di ripulitura delle facciate degli immobili. Interventi ad alto appeal su cui però il Governo ha messo un evidente freno portando la detrazione spendibile dal 90% al 60% a partire dal 2022.

Chiarita, poi, con un altro emendamento la possibilità di ricorre al prezzario Dei anche per i lavori di ristrutturazione al 50%, bonus facciate e sisma bonus.

Tra i ritocchi approvati va segnalato, infine, anche il raddoppio da 5mila a 10mila euro del tetto di spesa ammissibile al cosiddetto bonus mobili. Il bonus , riconosciuto per l’acquisto di arredi e di elettrodomestici legato a lavori di ristrutturazione dell’immobile, raddoppia solo per il 2022, mentre nei due anni successivi tornerà a un tetto di spesa di 5mila euro come inizialmente indicato dal Governo nel Ddl di bilancio.

ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITA'

Il voto sulla manovra in commissione al Senato ritocca il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) stabilendo che si potrà fare a meno dell’asseverazione e del visto per cedere (o per usare tramite sconto in fattura) le detrazioni ordinarie diverse dal bonus facciate solo in due casi:

quando i lavori sono inquadrati come attività edilizia libera;

quando l’importo complessivo degli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, non supera i 10mila euro.

L’asseverazione e il visto restano necessari per la cessione e lo sconto in fattura del bonus facciate, qualunque sia il costo dell’intervento e l’inquadramento edilizio dei lavori. 

L’emendamento afferma espressamente che le spese per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità sono agevolate con la stessa percentuale di detrazione dei lavori cui si riferiscono.

Tale chiarimento elimina i dubbi sulla detraibilità delle parcelle per il visto di conformità. Naturalmente tali spese dovranno rimanere nella capienza massima del plafond di spesa e/o detrazione previsto dal singolo bonus.