Reati tributari, sanzioni sulle quote societarie

Con la presentazione delle prossime dichiarazioni da parte di società scatta anche per la prima volta la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti tributari legati alle dichiarazioni.

Infatti, le novità introdotte dal Dl 124/2019 e quelle più recenti contenute nel Dlgs 75/2020 relative all’estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche a taluni reati tributari, riguardano spesso fattispecie illecite che si consumano con la presentazione delle dichiarazioni. In queste ipotesi le nuove e più rigorose sanzioni troveranno applicazione con la presentazione delle prossime dichiarazioni.

Ciò comporta la necessità per le società e gli enti interessati di adeguare in tempi brevi i rispettivi modelli organizzativi e quindi l’intera sistema preventivo previsto dal Dlgs 231/2001, per mettersi al riparo da subito dalle nuove sanzioni che potrebbero interessare le società.

Il modello organizzativo deve essere aggiornalo ai nuovi reati tributari ma affinché tale attività abbia rilevanza, e non venga considerata a posteriori del tutto ininfluente ai fini della prevenzione delle sanzioni alla società, è opportuno individuare i vari accorgimenti ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità per provare l’estraneità dell’imputato rispetto alle fattispecie illecite penali tributarie.

Basti pensare che solo la dichiarazione fraudolenta attraverso l’indicazione di fatture per operazioni inesistenti può manifestarsi almeno in tre modi. Di queste modalità un modello organizzativo efficace e quindi in grado di superare il vaglio degli inquirenti, deve necessariamente farsi carico.

Così, ad esempio, sempre con riferimento alla falsa fatturazione, l’articolo 1 del Dlgs 74/2000 ritiene penalmente rilevanti fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni:

non realmente effettuate in tutto o in parte;

che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale,

che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

In tale contesto potrebbe essere importante per prevenire queste condotte illecite, considerare gli orientamenti giurisprudenziali e quindi ad esempio introdurre procedure volte a rilevare:

1) il valore/prezzo dei beni e servizi acquistati se risultino o meno in linea rispetto a quello normalmente praticato sul mercato (evidenziando le ragioni di eventuali divergenze):

2) il luogo di giacenza delle merci ovvero l’utilizzo dei servizi e beni acquistati rispetto all’attività svolta;

3) l’esistenza della società fornitrice e la sua operatività (visura camerale, fatturato, dipendenti);

4) l’oggetto di attività del fornitore se coerente con le cessioni/prestazioni fatturate;

5) la natura della corrispondenza con il fornitore individuando l’interlocutore ed il ruolo ricoperto (indirizzo mail, posizione, ecc);

6) la coincidenza (o in caso contrario le ragioni) tra chi materialmente cede i beni, ovvero presta i servizi, e il soggetto che emette la fattura;

7) l’intestazione del conto destinatario dei pagamenti.

Si tratta certamente di un aggravio dell’attività aziendale tuttavia l’osservanza di queste procedure potrebbe non solo prevenire la sanzione in capo alla società in base alle previsioni del Dlgs 231/2001, ma anche risultare da supporto per il rappresentante legale al quale, soprattutto in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, viene normalmente addebitato di non aver adottato l’ordinaria diligenza per individuare l’attività fraudolenta del proprio fornitore. È indubbio infatti che una volta poste in essere queste procedure all’interno del impresa secondo le regole del Dlgs 231/2001, sarà ben difficile per i verificatori e per il Pm sostenere che vi sia stata scarsa diligenza da parte dell’imprenditore.

SI RIPORTANO LE NUOVE SANZIONI PER IL RAPPRESENTANTE LEGALE E LA SOCIETA'

REATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE SANZIONE PER LA SOCIETÀ
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti • Fino a 500 quote

• Fino a 400 quote se elementi passivi fittizi inferiori a euro centomila
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti • Fino a 500 quote

• Fino a 400 quote se elementi passivi fittizi inferiori a euro centomila
Occultamento o distruzione di documenti contabili Fino a 500 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Fino a 400 quote
Dichiarazione infedele Fino a 300 quote
Omessa dichiarazione Fino a 400 quote
Indebita compensazione Fino a 400 quote

 

Da un punto di vista pratico, dunque, considerando che l’importo di una singola quota debba rientrare nel limite prescritto all’art. 10 d.lgs. 231/2001, ossia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro, pertanto, l’ammontare delle sanzioni pecuniarie a cui possono incorrere le persone giuridiche variano tra i 25.800 e i 774.550 euro (per i reati tributari sanzionati tra le 100-500 quote) e tra i 25.800 e i 619.600 (tra le 100-400 quote). Ovviamente sarà poi il giudice nel caso concreto a dover determinare in primo luogo il numero delle quote sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta al fine di eliminare o quantomeno attenuare e ridurre le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di reati, ed in secondo luogo il quantum della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.