Professionisti iscritti all'ordine, indennità automatica per aprile

Arriva la seconda tranche dell’indennità per i professionisti ordinisti per il solo mese di aprile con 600 euro. La copertura del mese di maggio è rimandata ad un successivo provvedimento. E' in corso di pubblicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell’indennità per il mese di aprile prevista dall'art. 78 del D.L. 34/2020.

Per coloro che hanno ricevuto l’indennità nel mese di marzo viene prevista l’automaticità del versamento relativo al mese di aprile: non sarà necessario presentare un’ulteriore domanda. Vengono confermati, inoltre, i requisiti delineati dal decreto interministeriale di marzo. L’indennità spetta ai soggetti che nell’anno di imposta 2018 abbiano avuto un reddito complessivo non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata da provvedimenti restrittivi emanati per il Covid-19 e ai professionisti che abbiano percepito nello stesso anno di imposta un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività professionale. Per quanto riguarda la cessazione, essa deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 30 aprile; mentre la riduzione dell’attività viene individuata in una contrazione del reddito del primo trimestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo trimestre 2019. Il nuovo decreto dispone che per i nuovi iscritti alle Casse nel 2019 e nel 2020 non sarà necessario soddisfare quest’ultimo requisito.

La platea di beneficiari si allarga, rispetto a marzo, perchè viene meno l’obbligo di iscrizione esclusiva ad una cassa previdenziale, ma resta confermata l’incompatibilità del bonus per chi è titolare di una pensione o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In sostanza viene meno l’esclusione per i professionisti iscritti alle casse previdenziali che percepiscono un altro reddito perché titolari di rapporto dipendente a tempo determinato o collaborazione. Inoltre si chiarisce che l’indennità riguarda anche i cosiddetti neoiscritti nel periodo compreso tra il 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che attestino un reddito complessivo 2018 entro i limiti di 50mila euro: viene così confermato quanto specificato dal ministero del Lavoro nelle Faq dello scorso 21 aprile.

Infine il decreto specifica che il bonus di 600 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari e che esso non è cumulabile né con le analoghe indennità contemplate dal DL Cura Italia, e confermate dal DL Rilancio, né con il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza.

I professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità di marzo, invece, dovranno presentare, a partire dall’8 giugno e non oltre l’8 luglio, una apposita domanda all’ente di previdenza cui sono iscritti, che, dopo averne verificato la regolarità ai fini dell’attribuzione del bonus, provvederà all’erogazione seguendo l’ordine cronologico di presentazione. L’istanza, che potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali, e corredata da una autocertificazione contenente la dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi sopra evidenziati. Alla domanda andrà allegata copia del documento d’identità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie necessarie all’accreditamento dell’indennità.Infine, va sottolineato come la scelta di regolamentare soltanto l’indennità del mese di aprile, lasciando quella di maggio a un successivo provvedimento, potrebbe essere dettata dall’attesa dell’iter parlamentare di conversione del decreto, considerando le richieste di accesso al contributo a fondo perduto avanzate dalle associazioni di rappresentanza dei professionisti proprio in questi giorni, accesso che – analogamente a quanto previsto per artigiani e commercianti – sarebbe alternativo all’indennità di maggio.





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