La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022, chiude il controverso caso dell’Imu per i coniugi che vivono in due Comuni diversi o in due abitazioni diverse nello stesso Comune, attribuendo a entrambi gli immobili l’esenzione.
La norma istituita dell'IMU, il famoso decreto Salva Italia n. 201/2011, stabiliva che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Per espressa previsione normativa, poi, se i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune, l’agevolazione si applicava per un solo immobile.
In pratica l'esenzione era ancorata unicamente al concetto di nucleo familiare.
A seguito di innumerevoli ricorsi promossi dai Comuni che non ritenevano possibile applicare l'agevolazione della prima casa neanche ai coniugi che avevano la residenza in due comuni diversi, la Corte di Cassazione nel 2020 ha stabilito che se due coniugi risiedevano in due comuni diversi, nessun fabbricato poteva essere considerato abitazione principale per il fatto che il nucleo familiare era diviso.
Nel 2021 è intervenuto di nuovo il legislatore al fine di dirimere le varie controversie stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
Un vero pasticcio legislativo e giurisprudenziale. Difatti la normativa e la sentenza della Cassazione penalizzavano le coppie sposate o unite civilmente, in quanto quelle che non si erano preoccupate di cementare con un atto ufficiale la propria vita affettiva potevano tenere tranquillamente al riparo dall’Imu entrambe le case non avendo costituito il nucleo familiare.
E proprio per eliminare tale disparità la sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del D.L. 201/2011 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
La novità della sentenza è la cancellazione ex tunc del concetto di nucleo familiare dalla norma originaria dell’Imu.
L’esenzione, quindi, potrebbe riguardare anche le case nello stesso Comune, a patto ovviamente che ognuno dei coniugi abbia contestualmente nella propria unità adibita ad abitazione principale la residenza e la dimora abituale.
Naturalmente se i coniugi hanno la stessa dimora abituale (in un solo immobile) l’esenzione spetta una sola volta.
La Corte specifica che l’elusione attuata dai tanti che hanno trasferito la residenza nella casa di vacanza per sottrarla all’Imu pur continuando a vivere in città, può essere stanata tramite il controllo da parte dei comuni dei consumi di elettricità, gas e acqua.