D.L. SOSTEGNI: SANATORIA PER GLI AVVISI BONARI 2017-2018

Requisiti

Avvisi bonari senza sanzioni, per le dichiarazioni 2017 e 2018, per i soggetti che hanno avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, di almeno il 30%. La sanatoria disposta dal decreto Sostegni,  sarà applicata d’ufficio dall’agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge. I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti. Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Avvisi sanabili

Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità elaborate entro la fine del 2020 e non spedite, per effetto della sospensione disposta nell’articolo 157 del Dl 34/2020, relative alle dichiarazioni riferite al 2017, e di quelle elaborate entro il 2021, relative alle dichiarazioni del 2018.

Procedura di sanatoria

L’intera procedura è gestita dall’agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari. Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato. In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni.