Bonus affitti con sconto in fattura

L’articolo 28 del decreto rilancio prevede un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di marzo, aprile e maggio  per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Quindi ordinariamente nell’anno solare 2019. Per le strutture alberghiere ed agrituristiche, eccezionalmente, il limite non rileva. Possono accedere all’agevolazione anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, il credito riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno.

REQUISITO

Il nuovo credito d’imposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Nel nuovo bonus gli immobili devono semplicemente essere “immobili ad uso non abitativo”. Al riguardo non è chiaro se rilevi il tipo di utilizzo (soluzione preferibile) o, invece, la mera classificazione catastale.

Il bonus compete anche se l’immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni complesse o di affitto di azienda (si veda altro contributo).

Per fruire del bonus, quindi, occorre aver corrisposto il canone. 

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. V

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta citato occorre attendere l’ufficializzazione da parte delle Entrate del codice tributo da utilizzare nel modello F24.

La novità prevista dall'art. 122 del D.L. è quella della cessione del credito al locatore con sconto in fattura oppure a istituti di credito e altri intermediari finanziari.  Quindi sarà possibile pagare solamente il 40% dell'affitto e la rimanente parte cederla al proproetario come credito d'imposta. Tale opzione sarà possibile fino al 31 dicembre 2021.





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