Crisi d'impresa

Gestione della crisi di impresa e da sovraindebitamento

Lo studio assiste le aziende in crisi tramite l’analisi delle principali cause che hanno generato lo squilibrio economico e finanziario dell’impresa. La crisi si manifesta quando l’azienda si trova nell’incapacità di generare flussi di cassa presenti e prospettici sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e quelle pianificate.

Lo studio valuta se la crisi in atto è reversibile, ossia se è presente un potenziale aziendale recuperabile o riconvertibile per il suo superamento. Un comportamento omissivo dell’accertamento della crisi aziendale può comportare la responsabilità penale e civile dell’imprenditore in caso di fallimento.

Vengono valutate le azioni da intraprendere per tentare il superamento della crisi:

  • Finanziamento dell’impresa;
  • Procedura di crisi da sovraindebitamento, utilizzabile dalle imprese escluse dal fallimento e dal consumatore;
  • Concordato preventivo;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti;

 

Finanziamento dell’impresa

Un’impresa in crisi ha spesso necessità di liquidità che gli viene concessa in funzione della presentazione di una misura di risanamento. La preparazione di un progetto di risanamento richiede mesi di lavoro e l’azienda potrebbe essere esposta al rischio di non sopravvivere alla carenza di risorse finanziarie.

La finanza-ponte ha dunque lo scopo specifico di:

  • garantire la continuità aziendale (pagamento dipendenti, fornitori strategici, fisco, ecc.);
  • disporre della sufficiente liquidità per pagare le spese di procedura e almeno in parte i professionisti incaricati di assistere l’impresa;

Per ottenere la finanza-ponte, lo studio verifica se il finanziamento è funzionale alla conservazione del valore del patrimonio aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori ai fini di tutelare l’istituto bancario tramite la prededucibilità del credito e l’esenzione (non automatica) da revocatoria o da responsabilità penale per bancarotta. 

Il credito è prededucibile se la finanza erogata è funzionale all’accordo di ristrutturazione o alla domanda di concordato preventivo. L’esistenza del nesso tra finanza e misura di risanamento si verifica quando il finanziamento è utilizzato per il pagamento di dipendenti e dei collaboratori dell’impresa essenziali al suo funzionamento, oppure per imposte e tasse o infine per pagare i fornitori strategici. Il nesso manca quando la nuova finanza viene utilizzata per estinguere precedenti passività verso i creditori partecipanti all’accordo.

La seconda condizione di prededucibilità è che l’accordo di ristrutturazione o il piano di concordato prevedano la finanza-ponte: questa indicazione espressa interviene dopo la sua erogazione e ha l’effetto di rendere prededucibili crediti già sorti.

La terza condizione della prededucibilità impone che il Tribunale omologhi l’accordo o in caso di concordato preventivo disponga la prededuzione nel provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 182-quater l.f.

 

Procedure da crisi da sovraindebitamento

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra le procedure di composizione della crisi. Il piano si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ne estende l’applicazione, a talune condizioni, ai membri della stessa famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili di alcune compagini sociali. Si tratta di uno strumento volto a favorire l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili. Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione; inoltre, i crediti che non possono essere soddisfatti – se il piano viene approvato – diventano inesigibili. La ratio della disciplina novellata consiste nel favorire il debitore, per consentirgli «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura».

Possono accedere a tali procedure anche gli imprenditori non assoggettabili al fallimento e la crisi può risolversi tramite un accordo di composizione della crisi secondo il quale il debitore predispone un piano di ristrutturazione e cerca di accordarsi a tale riguardo con una maggioranza qualificata di creditori pari almeno al 60% dei crediti.

   

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi di un’impresa. Si attua mediante la realizzazione di accordi con i creditori destinati ad essere perfezionati sotto la protezione del tribunale.

Ne deriva che l’imprenditore in stato di crisi può proporre il concordato preventivo, purché sussistano dei determinati requisiti soggettivi. Al piano deve essere allegata una relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

In generale i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbano essere pagati per intero, tuttavia la legge ammette che essi possano essere soddisfatti parzialmente alle seguenti condizioni:

  • il creditore deve essere soddisfatto in misura pari o superiore rispetto a ciò che potrebbe ottenere dal ricavato sulla liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione;
  • un professionista scelto dal debitore deve redigere una relazione giurata da cui risulta il valore di mercato attribuibile ai relativi beni o diritti.  

L’ultimo intervento legislativo, il più recente d.l. 83/2015, convertito nella l. 132/2015, ha poi introdotto la novità significativa della possibilità di soddisfare i creditori chirografari nella soglia minima del 20%.

Per evitare il proliferare di procedure di concordato mediante proposte in contesti che difficilmente avrebbero potuto presentare delle prospettive di risanamento, nel 2012, è stato introdotto il concetto di concordato con continuità aziendale, ispirato al principio del miglior soddisfacimento dei creditori. Da un lato questo costituisce il limite alla presentazione di proposte che non vedano una stretta correlazione fra la continuità aziendale e l’emersione di un plusvalore che possa giustificarla. Dall’altro favorisce il buon esito di proposte ben fondate, assegnando la deducibilità ai finanziamenti funzionali alla continuità aziendale, e una disciplina speciale dei contratti in corso di esecuzione.

Infine è possibile presentare il concordato in bianco che prevede il deposito del ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

La finalità evidente della nuova disciplina è quella di dare modo all’imprenditore di attivarsi tempestivamente per risanare la crisi di impresa, pur non avendo ancora predisposto una proposta ed un piano. La domanda di concordato in bianco sarà comunque pubblicata nel Registro delle Imprese. Dalla data di pubblicazione i creditori per titolo o causa anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’istante.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono uno strumento molto flessibile disciplinati dalla legge come mezzi di risanamento. L’impresa in crisi vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento. Si fonda su un accordo che rappresenti almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso.

Il contenuto dell’accordo con i creditori aderenti è liberamente determinabile mentre a quelli non aderenti deve essere garantito il pagamento integrale nei termini indicati dalla legge.

Nel corso della procedura l’imprenditore ha il patrimonio tutelato dal blocco delle azioni esecutive e cautelari.

Si tratta sostanzialmente di un istituto di natura sostanzialmente privatistica, che poggia uno dei suoi grandi tratti caratteristici sull’omologa, che fa assumere all’accordo un parziale contenuto giudiziale.

Il vantaggio dell’accordo rispetto al concordato preventivo è che non viene richiesto il principio della par condicio.

Naturalmente, come avviene nelle composizioni stragiudiziali, l’accordo di regola non potrà che prevedere un trattamento paritario dei creditori riconducibili – ma non formalmente suddivisi – a diverse classi: si pensi alla classe delle banche che sono chirografarie poiché non hanno garanzie reali sui propri crediti, o ancora ai fornitori commerciali, ai piccoli creditori, e così via.

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